“PREMIO VIAREGGIO SPORT”
con sede in Viareggio (LU), Via Nino Bixio, 24
C.F. 91040850 46 2

STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1) E’ costituita una associazione denominata “Premio Viareggio Sport”; l’associazione ha sede in Viareggio Via Nino Bixio n° 24.

Art. 2) Essa si propone di promuovere, organizzare e gestire il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985 per onorare la memoria di Gherardo Gioé, Giorgio Bonuccelli e Venasco Bini. Il premio è disciplinato da un apposito regolamento che viene approvato di anno in anno ai sensi del successivo art. 19.

Art. 3) L’Associazione è tassativamente senza alcun fine di lucro, assolutamente libera e decisamente apolitica. Non potrà svolgere la minima attività commerciale e quanto alla stessa dovesse comunque pervenire quale contributo o a qualsiasi altro titolo, dovrà essere posta a completo sostegno dello svolgimento dell’attività di cui al precedente art. 2.

Titolo II
Soci

Art. 4) Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche di ogni nazionalità e residenza.

I Soci si distinguono in:
1- Soci Ordinari;
2- Soci Onorari.

  • Il Socio Ordinario è colui che si obbliga di partecipare alla vita associativa con normale diligenza e compatibilmente con le sue esigenze personali. Sì obbliga, inoltre, al pagamento delle quote nei modi e nei termini che di anno in anno saranno stabiliti nel programma preventivo. Ha diritto al voto e può ricoprire qualsiasi carica. Può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, restando a suo carico solo il debito d’onore che eventualmente avesse per quote associative ancora insolute.
  • Il Socio Onorario è persona nominata dal Comitato Direttivo per meriti speciali, non ha diritto al voto, non può ricoprire cariche ed è esentato dal pagamento della quota associativa.

Art. 5) Il Socio che con il suo comportamento negativo nella propria vita privata o professionale venisse a compiere gravi atti disonorevoli, oppure manifesti palese disinteresse agli obblighi assunti con l’adesione all’Associazione, sarà invitato dal Presidente a rassegnare le proprie dimissioni dall’Associazione e, qualora non vi provveda, sarà dichiarato escluso con delibera da adottarsi ai sensi del successivo Titolo III art. 13.
Il Socio Ordinario, che abbia receduto o sia stato escluso o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non può ripetere i contributi eventualmente versati in anticipo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6) La qualifica di Socio è assolutamente personale e non può essere trasmessa ad altri.

Art. 7) La candidatura e l‘ammissione di un nuovo Socio sono regolati al successivo Titolo VII all’art. 30.

Titoli II
L’assemblea Ordinaria

Art. 8) L’assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta l’anno entro il primo trimestre su delibera del Consiglio Direttivo. L’invito di partecipazione all’assemblea deve indicare la data, l’orario ed il luogo di prima e seconda convocazione deve essere affisso presso la sede dell’associazione e deve essere comunicato ai soci ai soci almeno di 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza coi i mezzi (lettera, e-mail, telefono…) che il Consiglio Direttivo di volta in volta ritiene più opportuni.

Art. 9) L’assemblea Ordinaria:

  1. approva il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale;
  2. quando in scadenza, elegge i membri de Consiglio Direttivo stabilendone il numero;
  3. confermare o no eventuali membri cooptati dal Consiglio Direttivo ai sensi del Titolo IV art.18;
  4. quando in scadenza, elegge tre Revisori;
  5. discute su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art. 10) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci ordinari che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento della metà più uno dei soci . Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Art. 11) L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, esclusi i soci che rivestono le cariche di amministratore o di revisore.

Art. 12) L’assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza provvederà il Vice Presidente. In assenza di entrambi, all’inizio della sessione, l’assemblea provvederà ad eleggere tra i soci presenti un Presidente d’assemblea. Spetta al Segretario redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. In assenza del Segretario, l’assemblea provvederà ad eleggerne uno con le medesime modalità previste per la nomina del Presidente dell’assemblea.

Titolo III
Assemblea Straordinaria

Art. 13) L’Associazione si riunisce, su delibera del Consiglio Direttivo, in Assemblea Straordinaria nel caso in cui l’ordine del giorno riguardi uno dei seguenti argomenti:

  1. Anticipato scioglimento dell’Associazione;
  2. Proroga dell’Associazione;
  3. Esclusione di un Socio;
  4. Variazione dello statuto;

Art. 14) L’invito di convocazione deve indicare la data, l’orario ed il luogo della prima e seconda convocazione e deve essere comunicata ai soci non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza coi i mezzi che il Consiglio Direttivo di volta in volta ritiene più opportuni.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci ordinari che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento dei due terzi più uno dei soci . Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Art. 16) L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non Consigliere né Revisore.

Art. 17) L’assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza provvederà il Vice Presidente. In assenza di entrambi, all’inizio della sessione, l’assemblea provvederà ad elegge tra i soci presenti un Presidente d’assemblea. Spetta al Segretario redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. In assenza del Segretario, l’assemblea provvederà ad eleggerne uno con le medesime modalità previste per il Presidente.

Titolo IV
Consiglio Direttivo

Art. 18) L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea ordinaria. Il Comitato è composto dal numero di membri stabilito dall’assemblea stessa, comunque non meno di 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria che li potrà confermare o no. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull’ammissione dei soci;
d) approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
e) redige del regolamento del premio.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice- presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Presidente ed i vice- presidenti possono essere eletti più anche consecutive. Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 21) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei Consiglieri.

Art. 22) La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.

Titolo V
Il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e collegio dei revisori

Art. 23) Il Presidente ha a rappresentanza pubblica e privata dell’Associazione. Presiede ogni riunione di qualsiasi tipo che sia organizzata dall’Associazione ed ha il potere contrattuale verso terzi.
E’ nominato dal Consiglio Direttivo, con validità della nomina immediata. Può essere nominato nella carica lo stesso Socio per più mandati anche consecutivi.
Adotta, sentiti il Segretario ed il Tesoriere, quei provvedimenti di urgenza che si rendono necessari e per prendere i quali non vi sia o il tempo o ‘opportunità di una convocazione del Comitato.
In caso di suo impedimento è sostituito dal vice Presidente. La nomina a Vice Presidente viene operata con le modalità e con i termini di cui il comma 1 dell’art. 20.

Art. 24) Il Segretario è titolare della segreteria dell’Associazione e cura i rapporti del suo ufficio tra l’Associazione ed i soci e tra l’Associazione ed i terzi.

Art. 25) Il Tesoriere amministra le risorse ed i flussi finanziari dell’Associazione e predispone il rendiconto annuale di cui il successivo art.29.

Art. 26) La carica di Segretario e di Tesoriere non può essere cumulata nella stessa persona.
Art. 27) La nomina a Segretario ed a Tesoriere viene operata con le modalità e con i termini di cui il comma 1 dell’art. 20.
Art. 28) I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale.
Il collegio dei revisori si raduna come disposto dalla legge. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di ogni esercizio.

Titolo VI
Finanziamento, rendiconto e risultati economici.

Art. 29) L’attività dell’Associazione si finanzia con le quote sociali che saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo in occasione dell’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.
Si finanzia inoltre con contributi che liberamente potranno essere ricevuti da Enti e da privati.
Il Tesoriere provvederà a chiusura di ogni anno a predisporre un conto consuntivo della gestione che dovrà essere posto all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Nel caso che si palesasse un avanzo di gestione lo stesso dovrà essere interamente destinato ad un ”Fondo Riserva” da utilizzarsi negli esercizi successivi. Nel caso che, invece, si evidenziasse una perdita di gestione, dopo aver attinto dall’eventuale “Fondo Riserva” costituito con avanzi di gestione degli esercizi precedenti, la stessa sarà posta interamente ed in pari misura a carico di tutti i soci ordinari con la sola esclusione di quelli ammessi nel corso dell’ultimo anno.

Titolo VII
Nuovi soci

Art. 30) Ogni associato può proporre al Presidente la candidatura di un nuovo Socio Ordinario. Il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo la candidatura ricevuta per l’approvazione.
Dopo la presentazione e prima dell’approvazione, qualsiasi Socio che avesse seri, gravi e fondati motivi, anche personali, di non gradimento del candidato proposto, ne informa il Presidente che, valutato il caso, può autonomamente decidere di eliminare la candidatura.
La proposta di conferimento di Socio Onorario deve essere presentata al Presidente da almeno tre soci e suffragata da adeguata motivazione.
I nuovi soci (ordinari e onorari) – debbono accettare la nomina.

Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 31) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, tutto quanto di attivo residuasse, pagato l’intero passivo, non potrà essere distribuito fra i soci e sarà devoluto ad un’associazione con finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1) o dalla legge 23.12.1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) La quota associativa è intrasmissibile e, in caso di recesso, esclusione o morte, non dà diritto al rimborso.

Art. 33) Ogni dubbio o conflitto, che potesse venire a nascere tra i soci e l’Associazione in dipendenza di questo statuto, sarà affidato per la sua soluzione ad un collegio arbitrale composto di tre membri che dovranno essere scelti tra persone non facenti parte dell’Associazione di provata esperienza.

Art. 34) L’associazione fa proprie tutte le prescrizioni ed i requisiti previsti dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR e dal comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 che non siano già espressamente esplicitate nel presente statuto.